Art. 1.

      1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 109:

              1) al comma 2, dopo la parola: «iscrizione» è inserita la seguente: «operativa» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fanno eccezione gli agenti di assicurazione per l'attività di intermediazione assicurativa svolta in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione e contemporaneamente per conto di uno o più intermediati regolarmente registrati»;

          2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, possono essere iscritti in altra sezione come collaboratori dall'intermediario che se ne avvale. L'esercizio dell'attività come collaboratore iscritto regolarmente nella sezione di cui al comma 2, lettera e), vale come giustificato motivo ed evita la cancellazione del soggetto dalla sezione di cui al comma 2, lettera a)»;

          3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Gli intermediari di cui al comma 2, lettera e), che si avvalgono di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione assicurativa provvedono, per conto dei medesimi, alla segnalazione degli stessi agli intermediari di cui al comma 2, lettere a), b) e c), in modo che questi possano provvedere per loro conto all'iscrizione degli stessi nella sezione del registro di cui

 

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alla lettera e) del medesimo comma. Nel registro è evidenziato che l'iscrizione è avvenuta per conto altrui»;

          b) all'articolo 110, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109, la persona fisica che si avvale di propri dipendenti o altri incaricati nell'attività di intermediazione assicurativa deve stipulare una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile professionale per l'attività di intermediazione svolta dalla propria società individuale, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge»;

          c) all'articolo 112, comma 3, dopo le parole: «Ai fini dell'iscrizione» sono inserite le seguenti: «nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e e),».